I docenti e il personale scolastico individuati come "lavoratori fragili", per età e gravi patologie, vanno tutelati. Il punto.
Docenti e personale ata in questi giorni è impegnato per riaprire le scuole e riprendere le attività didattiche in presenza. Ma per la ripartenza delle attività, stante la situazione sanitaria, è necessario garantire condizioni di sicurezza, a maggior ragione per quei lavoratori che, per particolari condizioni di salute, potrebbero essere più esposti al rischio di contagio.
Il Ministero dell'Istruzione si è impegnato, sottoscrivendo il Protocollo nazionale sulla sicurezza, a fornire disposizioni chiare in materia, prevedendo anche uno specifico confronto con le OOSS al fine di individuare le possibili forme di impiego di questo personale. Auspichiamo che prima dell’inizio delle lezioni tutti i dubbi e i problemi trovino le necessarie soluzioni.
A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 è stata introdotta la “sorveglianza sanitaria eccezionale” (art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77).
Essa riguarda i “lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”.
Nell’ambito dell’obbligo di applicazione del protocollo COVID assunto a norma di legge, una questione particolarmente delicata è quella relativa ai cosiddetti LAVORATORI FRAGILI: una definizione che non ha precedenti legislativi che la specifichino ma che compare per la prima volta proprio nel Protocollo stesso.
Lavoratori fragili
I “lavoratori fragili” definiti nel Decreto sono quei lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104, oppure in possesso di certificazione rilasciata dagli organi competenti medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104.
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Come viene assicurata la ““sorveglianza sanitaria eccezionale” ai lavoratori fragili?
La sorveglianza sanitaria eccezionale è assicurata dal datore di lavoro (nel nostro caso specifico dal Dirigente scolastico) a richiesta del lavoratore interessato.
Il datore di lavoro deve informare di tale opportunità tutto il personale e questi poi, in ragione del proprio stato di salute, possono chiedere al proprio DS di essere sottoposti a visita medica (ai sensi dell’art. 41 D. Lgs. 81/08) per accertare la propria condizione di “lavoratore fragile”.
Il Dirigente Scolastico, ricevuta la richiesta da parte del lavoratore, lo invia a visita medica:
a. attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs 81/08
b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici;
c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro. Con la visita medica il medico competente deve accertare se il lavoratore è effettivamente “fragile” e può lavorare o meno in presenza.
Qualora venisse accertato che le condizioni del lavoratore sono effettivamente a rischio più elevato per eventuale contagio da COVID-19, il medico competente, con apposita certificazione medica, indica al datore di lavoro le misure o le limitazioni temporanee da adottare a tutela della salute.
Queste possono prevedere: l’utilizzo di ulteriori dispositivi di sicurezza; l’assegnazione ad altra postazione; l’effettuazione del lavoro in modalità agile o a distanza.
Se nessuna delle prescrizioni sopra indicate è attuabile il lavoratore potrà essere riconosciuto temporaneamente inidoneo, fino alla data indicata dal medico competente e comunque almeno sino alla fine del periodo di emergenza (ottobre).
L’utilizzo in modalità agile del lavoratore fragile, pertanto, resta un diritto del lavoratore esplicitamente previsto dalle norme “Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il Ministero dell'Istruzione si è impegnato a confrontarsi con le OOSS. per approfondire il fenomeno, al fine di individuare eventuali modalità e procedure di carattere nazionale nell'ambito dell'“accomodamento ragionevole” previsto dal Protocollo Nazionale di Sicurezza del 24 aprile 2020. Ad oggi purtroppo questi impegni non sono stati ancora rispettati. |